La norma UNI 11697:2017 e la figura del DPO

Lo scorso dicembre – dopo lunghe discussioni – è stata pubblicata la norma UNI 11697:2017 “Attività professionali non regolamentate – Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”, inerente la definizione dei requisiti relativi all’attività professionale dei soggetti operanti nell’ambito del trattamento e della protezione dei dati personali (compreso il DPO), da questi esercitata a diversi livelli organizzativi (pubblico o privato).

L’UNI dichiara che “La norma definisce i profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali coerentemente con le definizioni fornite dall’EQF e utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla UNI 11621-1 Attività professionali non regolamentate – Profili professionali per l’ICT – Parte 1: Metodologia per la costruzione di profili professionali basati sul sistema e-CF“.

La norma, anche dopo la sua uscita, è stata fonte di animate discussioni fra gli esperti del settore e, soprattutto, è stata vivacemente contestata da chi ritiene che non esponga in modo chiaro e preciso i requisiti professionali delle figure in oggetto oppure definisca delle figure professionali favorevoli a certi profili piuttosto che altri.

Le figure professionali delineate dalla norma UNI sono le seguenti:

  1. Data Protection Officer (DPO), figura di supporto al titolare o responsabile del trattamento nell’applicazione e per l’osservanza del Regolamento (UE) 2016/679, in conformità all’ art. 37 (Designazione del Responsabile della protezione dei dati), art. 38 (Posizione del Responsabile della protezione dei dati) e art. 39 (Compiti del Responsabile della protezione dei dati).
  2. Manager Privacy, figura che assiste il titolare nelle attività di coordinamento di tutti i soggetti che – nell’organizzazione – sono coinvolti nel trattamento di dati personali (responsabili, incaricati, amministratori di sistema, ecc.), garantendo il rispetto delle norme in materia di privacy e il mantenimento di un adeguato livello di protezione dei dati personali.
  3. Specialista Privacy, figura di supporto appositamente formato (è richiesta una formazione minima di 24 ore), che collabora con il Manager Privacy e cura la corretta attuazione del trattamento dei dati personali all’interno dell’organizzazione, svolgendo le attività operative che, di volta in volta, si rendono necessarie durante tutto il ciclo di vita di un trattamento di dati personali.
  4. Valutatore Privacy, figura dotata di una apposita formazione (minima di 40 ore) che si caratterizza per la sua terzietà sia nei confronti del Manager che dello Specialista Privacy; egli esercita una attività di monitoraggio (audit) andando ad esaminare periodicamente il trattamento dei dati personali e valutando il rispetto delle normative di settore emanate.

Concentriamoci sulla figura del DPO o RPD. La norma definisce una descrizione sintetica del profilo, una missione, dei risultati attesi, dei compiti principali, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze.

Per ognuna delle competenze assegnate seguenti è definito un livello di competenza:

  • Pianificazione di Prodotto o di Servizio
  • Sviluppo della Strategia per la Sicurezza Informatica
  • Gestione del Contratto
  • Sviluppo del Personale
  • Gestione del Rischio
  • Gestione delle Relazioni
  • Gestione della Sicurezza dell’Informazione
  • Governante dei sistemi informativi

Tra le Abilità (Skill) stabilite che deve possedere il DPO si segnalano:

  • Contribuire alla strategia per il trattamento e per la protezione dei dati personali
  • Capacità di analisi
  • Capacità organizzative
  • Pianificazione e programmazione
  • Saper analizzare gli asset critici dell’azienda ed identificare debolezze e vulnerabilità riguardo ad intrusioni o attacchi
  • Saper anticipare i cambiamenti richiesti alla strategia aziendale dell’information security e formulare nuovi piani
  • Saper applicare gli standard, le best practice e i requisiti legali più rilevanti all’information security
  • Garantire che la proprietà intellettuale (IPR) e le norme della privacy siano rispettate
  • egoziare termini e condizioni del contratto
  • Preparare i template per pubblicazioni condivise
  • Progettare e documentare i processi dell’analisi e della gestione del rischio
  • Essere in grado di seguire e controllare l’uso effettivo degli standard documentativi aziendali

Invece tra le Conoscenze (Knowledge) possedute dal DPO vi sono:

  • I principi di privacy e protezione dei dati by design e by default I diritti degli interessati previsti da leggi e regolamenti vigenti Le responsabilità connesse al trattamento dei dati personali
  • Norme di legge italiane ed europee in materia di trattamento e di protezione dei dati personali
  • Norme di legge in materia di trasferimento di dati personali all’estero e circolazione dei dati personali extra UE
  • Le metodologie di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e PIA
  • Le norme tecniche ISO/IEC per la gestione dei dati personali
  • Le tecniche crittografiche
  • Le tecniche di anonimizzazione
  • Le tecniche di pseudonimizzazione
  • Sistemi e tecniche di monitoraggio e “reporting”
  • Gli strumenti di controllo della versione per la produzione di documentazione
  • I rischi critici per la gestione della sicurezza
  • I tipici KPI (key performance indicators)
  • Il ritorno dell’investimento comparato all’annullamento del rischio
  • la computer forensics (analisi criminologica di sistemi informativi)
  • La politica di gestione della sicurezza nelle aziende e delle sue implicazioni con gli impegni verso i clienti, i fornitori e i sub-contraenti
  • Le best practice (metodologie) e gli standard nella analisi del rischio
  • Le best practice e gli standard nella gestione della sicurezza delle informazioni
  • Le norme legali applicabili ai contratti
  • Le nuove tecnologie emergenti (per esempio sistemi distribuiti, modelli di virtualizzazione, sistemi di mobilità, data sets)
  • Le possibili minacce alla sicurezza
  • Le problematiche legate alla dimensione dei data sets (per esempio big data)
  • Le problematiche relative ai dati non strutturati (per esempio data analytics)
  • Le tecniche di attacco informatico e le contromisure per evitarli

Fra le competenze richieste determinate dalla norma emergono profili afferenti a:

  • Consulenti direzione
  • Consulenti ed esperti di sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni (famiglia delle norme ISO 27000)
  • Auditor di sistemi di gestione
  • Esperti di Risk Management
  • Consulenti/esperti sulle normative attinenti alla privacy ed alla protezione dei dati personali (leggi, normative, disposizioni del Garante, ecc.)

Inoltre sono richieste conoscenze legali sulla contrattualistica, competenze sulla sicurezza informatica (tecniche di attacco, crittografia, ecc.) e sui sistemi informatici e relativi database.

Pur con le dovute precisazioni relative al fatto che il candidato DPO dovrà ricoprire un ruolo le cui caratteristiche dipendono fortemente dall’organizzazione in cui dovrà andare a operare, è evidente che prevalgono le competenze gestionali/manageriali e quelle relative alla sicurezza delle informazioni, piuttosto che quelle legali. Per quanto possa essere contestata, la norma chiaramente individua soggetti più vicini all’ingegnere dell’informazione che all’esperto legale come possibile DPO/RPD. Sicuramente le competenze legali eventualmente mancanti a un profilo molto vicino all’ingegnere dell’informazione sono più facilmente colmabili, anche attraverso consulenze specifiche, rispetto ad altre situazioni in cui il potenziale DPO si trova a dover colmare il gap di competenza relativo ai sistemi di gestione della sicurezza delle informazione, al risk management, alle basi di dati e magari anche alla cybersecurity.

Sicuramenteci sono in giro illustri avvocati esperti di info security e data protection, magari anche consulenti ed auditor ISO 27001, ma tutti coloro che si propongono per il ruolo di DPO con competenze essenzialmente giurisprudenziali saranno adatti a ricoprire il ruolo di DPO?

Naturalmente queste considerazioni valgono se si pensa di affidare il ruolo di DPO ad un’unica figura, con l’eventuale supporto di un team di esperti nelle varie discipline.

Chiaramente ogni organizzazione o ente pubblico che vorrà selezionare il proprio DPO potrà decidere come meglio crede in base ai compiti e le caratteristiche identificate per il DPO dal Regolamento UE 679/2016, ma la norma UNI 11697, volontaria, dice questo.




Organismi che effettuano verifiche ai sensi del DPR 462/2001: cosa serve per l’accreditamento ACCREDIA

Come ormai noto gli organismi abilitati alle verifiche secondo il D.P.R. 462/2001 (“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”) hanno l’obbligo di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 (“Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”) in base alle disposizioni del Ministero dello Sviluppo Economico e dagli accordi stipulati da quest’ultimo con ACCREDIA.

Con un’apposita circolare – la 29 del 2017 – l’Ente unico di accreditamento, facendo seguito alle precedenti comunicazioni, ha reso noto le modalità particolari di espletamento di tali pratiche. Oltre a ciò sono stati stabiliti alcuni requisiti aggiuntivi o integrativi della ISO 17020, della Linea Guida ILAC P15 e dei Regolamenti Accredia per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione che operano in questo settore particolare.

Relativamente alle procedure di accreditamento, gli Organismi (OdI) sono stati suddivisi in due gruppi, in base alla data di scadenza dell’abilitazione. Il primo gruppo doveva presentare domanda di accreditamento ad ACCREDIA entro il 30 novembre 2017, il secondo dovrà farlo entro il 30 giugno 2018.

Ciò non significa che gli Organismi dovranno essere pronti ad essere accreditati ISO 17020 entro tali date, ma semplicemente che abbiano presentato domanda. Ma cosa significa ciò in pratica?

Oltre alla compilazione della domanda (che include solo informazioni societarie), reperibile sul sito ACCREDIA, gli organismi dovranno presentare una serie di documenti riepilogati nel seguito:

  • Manuale del Sistema di Gestione;
  • Nome, titolo di studio e Curriculum vitae del Responsabile Tecnico e del suo Sostituto;
  • Organigramma nominativo con compiti e responsabilità;
  • Statuto;
  • Ultimo bilancio disponibile con revisione contabile indipendente;
  • Polizza Assicurativa;
  • Regolamento o documento equivalente per la gestione delle attività di ispezione per le quali è richiesto l’accreditamento;
  • Elenco controllato degli Ispettori ed Esperti e relativi curricula vitae;
  • Elenco delle Procedure, istruzioni operative e altri documenti applicabili alle attività dell’Organismo;
  • Procedura di qualifica degli Ispettori o documenti equivalenti;
  • Copia tipo dei Piani di Ispezione;
  • Elenco dei Soggetti (organizzazioni o persone) in possesso di Rapporti di Ispezione rilasciati dall’Organismo (in questo visto che si tratta di Organismi che operano da tempo nel settore, credo sia sufficiente un elenco recente dei clienti per i quali sono state effettuate ispezioni come organismo abilitati dal Ministero).

Anche se l’elenco potrebbe spaventare, occorre ricordare che si tratta di Organismi che già operano con abilitazione Ministeriale in questo settore e dovrebbero già disporre di molte delle informazioni sopra elencate in forma documentata.

Probabilmente gli interventi più consistenti sulla documentazione già esistente si dovranno apportare al Manuale del Sistema di Gestione (in pratica un Manuale Qualità), predisposto in accordo alla ISO 17020 alla Procedura di Qualifica degli Ispettori e al Regolamento.

Riguardo agli altri documenti occorre fare alcune precisazioni in base a quanto contenuto nella Circolare Accredia n. 29/2017, anche con riferimento alla Direttiva del’11 marzo 2002:

  • Nello Statuto non devono figurare attività in potenziale conflitto di interessi;
  • Oltre al Bilancio d0esercizio è richiesta una revisione contabile indipendente (non più richiesta nell’ultima edizione della ISO 17020:2012);
  • La Polizza Assicurativa per Responsabilità Civile Professionale deve coprire anche l’attività degli ispettori esterni (che, quindi, non devono sopperire con la propria polizza RC professionale) e deve avere un massimale di 1, 55 milioni di euro;
  • Responsabile Tecnico (o Direttore Tecnico) e suo Sostituto devono soddisfare appositi requisiti di competenze e devono essere dipendenti, titolari o soci operativi operanti in esclusiva per l’Organismo (tale requisito non è imposto per i Sostituti del Direttore Tecnico dalla ISO 17020);
  • Anche gli ispettori – interni ed esterni – devono soddisfare appositi requisiti di competenza e devono operare, per le attività di verifica oggetto di accreditamento, in esclusiva per l’Organismo.

La Circolare Accredia sopra menzionata specifica altri aspetti maggiormente restrittivi rispetto alla ISO 17020 ed alla ILAC P15:2016, in particolare:

  • Gli strumenti di misura, gestiti sotto controllo dell’Organismo, devono soddisfare particolari requisiti di conferma metrologica (si veda al riguardo anche la Linea Guida ILAC P10);
  • Gli ispettori non possono svolgere attività potenzialmente in conflitto di interesse – quali progettazione, installazione, manutenzione e commercializzazione di impianti elettrici – non solo relativamente all’oggetto ispezionato, ma rispetto a tutti gli oggetti simili (ovvero ogni impianto elettrico);
  • Sono richieste all’OdI apposite dichiarazioni sul possesso e l’impiego di adeguati dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).

Una volta presentata la domanda occorrerà attendere l’esame preliminare e la formulazione del preventivo da parte di ACCREDIA; una volta accettata l’offerta di ACCREDIA, l’Ente procederà all’esame documentale, che potrà comportare la richiesta di documenti integrativi. In caso di esito positivo di tale esame si procederà alla pianificazione della verifica ispettiva in sede ed alla verifica in accompagnamento presso i luoghi ove vengono svolte le verifiche degli impianti secondo il DPR 462/2001.

I tempi previsti da Accredia per effettuare la verifica ispettiva sono di circa 3 mesi dal ricevimento della domanda. Vista la numerosità degli Organismi che dovranno richiedere l’accreditamento entro giugno 2018, però, si può supporre che tali tempi si allunghino; comunque ogni singolo Organismo deve cercare di completare positivamente l’audit di ACCREDIA e la successiva delibera del Comitato di Accreditamento entro la scadenza della propria abilitazione, dopodiché potrà formulare al MISE la richiesta di rinnovo (o estensione) dell’accreditamento, che verrà naturalmente accolta solo in presenza di accreditamento ISO 17020.

Si vedano i precednti articoli su: