Entrata in vigore del D.P.R. 74/2013: cosa cambia per i manutentori di impianti termici certificati ISO 9001

manutenzione impianti termici
manutenzione impianti termici

E’ entrato in vigore il 12 luglio scorso il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari) che apporta nuove modifiche alla normativa in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria.

Con questo decreto si regolarizzano molti aspetti (dalle temperature consentite alla documentazione obbligatoria da inserire negli impianti) e viene data particolare importanza alle attività necessarie al contenimento dei costi e alla riduzione dei consumi, in un’ottica sempre più orientata ad una gestione efficiente degli impianti termici.

Il Decreto 74 è funzionale al recepimento della Direttive UE 2002/91 (Rendimento Energetico in Edilizia) e 2010/91.

Il DPR 74/2013 sancisce innanzitutto i limiti di temperatura, non solo per gli impianti di riscaldamento, ma anche per quelli di raffrescamento (climatizzazione estiva):

  • Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale la media ponderata delle temperature dell’aria nei singoli ambienti riscaldati non deve superare i 20°C + 2°C di tolleranza per gli edifici ad uso ufficio e/o abitazione.
  • Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva la media ponderata delle temperature dell’aria nei singoli ambienti condizionati non deve essere minore di 26°C-2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

In entrambi i casi il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati non deve comportare sprechi di energia.

Passiamo ad esaminare i principali punti della nuova legge che impattano l’attività dei manutentori di impianti termici e di condizionamento, in particolare i cosiddetti “terzi responsabili” che attuano un sistema di gestione per la qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008.

All’Art. 6, comma 1 si afferma che «L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle che può delegarle ad un terzo.» (il c.d. “Terzo Responsabile”).  Al comma 2, poi, si stabilisce che «In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell’atto di delega sia espressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l’esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia e’ fornita attraverso apposita delibera dell’assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell’avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori. »

Nella sostanza dei condomini che dispongono di un Amministratore il delegante è il Condominio, nella persona del suo Amministratore Condominiale, il delegato è il manutentore Terzo Responsabile.

Al comma 3 si precisa che «Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente. L’atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell’articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all’atto di delega.»

Nella realtà sono presenti numerosi impianti termici condominiali che non soddisfano, essenzialmente per vetustà, tutti i requisiti normativi e di legge. In molte di queste situazioni il manutentore incaricato come Terzo Responsabile ha segnalato le carenze presenti, sia formali, sia tecniche, ma l’Amministratore non ha provveduto a far adeguare l’impianto ai requisiti cogenti. Talvolta ciò accade per mancanze dell’Amministratore di Condominio che non ha adeguatamente conservato tutte le dichiarazioni di conformità che dovrebbero essere presenti o non ha voluto operare attivamente per dar seguito alle segnalazioni del manutentore, ad es. non ha provveduto a far rinnovare il certificato di prevenzione incendi. In altri casi è l’Assemblea Condominiale che non ha voluto deliberare le spese necessarie per adeguare l’impianto o addirittura per rinnovarlo anche parzialmente, più o meno a conoscenza delle conseguenze che tale latitanza può comportare.

Nella maggior parte di queste situazioni il manutentore, incaricato come terzo responsabile, ha fatto buon viso a cattivo gioco e per non alterare i difficili equilibri con l’Amministratore ha effettuato le manutenzioni ordinarie previste dalle norme e dalla documentazione tecnica dell’impianto (quando presente), accettando di fatto la nomina come terzo responsabile nel libretto di centrale e glissando sulle carenze dell’impianto nei rapporti di controllo periodici.

Ora il nuovo DPR 74/2013 indica chiaramente che l’eventuale terzo responsabile dell’impianto è responsabile di tutte le carenze normative dello stesso e, in caso di non accettazione della nomina come terzo responsabile, tale responsabilità ricade sull’Amministratore del condominio. Per le relative sanzioni si rimanda all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192 (sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro).

In caso di interventi che si rendessero necessari per adeguare l’impianto alle normative, la segnalazione del terzo responsabile deve trovare risposta positiva in tempi brevi (10 giorni), altrimenti la carica di terzo responsabile decadrà automaticamente.

Inoltre il terzo responsabile dovrà comunicare in tempi rapidi la sua nomina o revoca dall’incarico alla Regione o Provincia Autonoma competente che, quindi verrebbe a conoscenza immediatamente di eventuali carenze possibili.

L’incarico di terzo responsabile, poi, non può essere delegato o subappaltato ad altri soggetti manutentori e solo occasionalmente si potranno subappaltare ad altri singole attività. Questo dovrebbe porre un freno a situazioni di subappalto diffuso da parte di grandi imprese di servizi di manutenzione che, anziché svolgere con proprio personale le attività di conduzione e gestione degli impianti, sono solite subappaltare a terzi le attività di manutenzione ordinaria e, talvolta, anche il ruolo di terzo responsabile. Tale “catena di subforniture” ha provocato ribassi consistenti nei compensi del manutentore che esegue effettivamente le operazioni di conduzione  e gestione dell’impianto, senza alcun controllo sulla qualità del servizio svolto, a tutto svantaggio degli utenti degli impianti termici. In tal modo alcuni sono riusciti ad eludere l’obbligo vigente, per il manutentore terzo responsabile di impianti termici superiori ai 350 kw, di possedere la certificazione di qualità  ISO 9001, ribadita dal comma 8 dell’art. 6 (in alternativa è richiesta un’attestazione SOA difficilmente ottenibile per piccole realtà della manutenzione di impianti termici).

Le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto possono essere affidate a imprese abilitate ai sensi del D.M. del M.I.S.E. n. 37 del 22/01/08 (Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici). L’impresa sarà tenuta a eseguire la manutenzione conformemente alle prescrizioni tecniche dell’impianto, rappresentate da:

  1. Operazioni di manutenzione e controllo con relativa frequenza documentate dal progettista dell’impianto; oppure in caso di assenza
  2. Istruzioni tecniche di manutenzione e controllo con relativa periodicità definite del fabbricante;  oppure in caso di assenza
  3. Operazioni di manutenzione e controllo con relativa frequenza indicate nelle norme UNI e CEI per quel tipo di impianto.

Il DPR 74/2013 stabilisce poi che (art. 7, comma 4) «Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell’ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:

a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate. »

Compito dell’Amministratore è l’acquisizione dei documenti che raccolgono l’attività e le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto.

Il nuovo Decreto apporta nuovamente modifiche al preesistente “Libretto di Centrale” o “Libretto di Impianto”, istituendo il nuovo “Libretto di impianto per la climatizzazione”:  ogni impianto dovrà essere munito dell’apposito libretto che dovrà essere comunque mantenuto anche in caso di passaggio di impianto autonomo o di vendita dell’unità immobiliare o dell’immobile.

Se l’Amministratore ha delegato l’incarico di controllo dell’impianto ad un terzo responsabile sarà tenuto ad informarsi se il libretto esiste ed è aggiornato e dovrà anche accertarsi se i rapporti di efficienza energetica (allegati al libretto d’impianto) sono aggiornati, integrati e indicizzati correttamente. Questi rapporti di controllo conterranno una sezione, strutturata come check-list, dove potranno essere riportati i possibili interventi migliorativi al rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.

I controlli dell’efficienza energetica dell’impianti sono regolamentati dall’art. 8 relativamente a tipi di controllo, frequenza (periodica o in occasione di modifiche apportate all’impianto) e modalità di registrazione (con riferimento all’allegato A del Decreto). Il nuovo “Rapporto di controllo di efficienza energetica” – che sostituirà il vecchio rapporto di controllo – dovrà essere conservato in copia dall’Amministratore assieme al libretto d’impianto (attualmente sono rari i casi in cui l’Amministratore del Condominio si preoccupa di ciò, delegando implicitamente tale compito al manutentore); tale rapporto dovrà anche essere trasmesso informaticamente alla Regione o Provincia Autonoma competente. Questo porterà a modificare alcune prassi applicate dai manutentori, ma richiederà che gli Enti preposti si attrezzino tempestivamente per accogliere tali rapporti e, auspicabilmente, effettuino controlli in casi di anomalie registrate.

Il Decreto definisce anche che se il generatore di calore, durante le operazioni di controllo, risulta avere rendimenti di combustione inferiori ai limiti stabiliti, esso deve essere oggetto di interventi per essere ricondotto ai valori fissati. Se l’intervento comporta delle spese, esse dovranno ottenere l’approvazione dell’assemblea, ma resta comunque l’obbligo di sostituire il generatore non in regola entro 180 giorni dalle operazioni di verifica.

Analoghe prescrizioni sono stabilite per macchine frigorifere e pompe di calore, nonché per impianti di cogenerazione dell’energia.

Il Decreto prevede anche l’incompatibilità fra il venditore di energia e il ruolo di terzo responsabile, a meno che la fornitura non sia regolata dal cosiddetto “Contratto di Servizio Energia” regolato dal D.Lgs. n. 115 del 30/05/2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici), cioè un contratto che disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia.

L’art. 9 del Decreto sancisce che le autorità competenti dovranno effettuare delle ispezioni per verificare l’efficienza energetica degli impianti e la loro conformità alle normative vigenti ed al progetto dell’impianto. Tali ispezioni, non previste per gli impianti più piccoli (di potenza inferiore ai 10 kw), possono essere delegate ad enti esterni a Regioni e Province, ma possono anche essere sostituite dai rapporti di controllo emessi dai manutentori per gli impianti minori (impianti termici di potenza fra 10 e 100 kw).

Le ispezioni, che sono regolamentate dall’Allegato C del Decreto (è richiesta indipendenza dall’impianto e dall’installatore, competenza professionale e conoscenza delle norme), verranno effettuate dando priorità agli impianti più critici (quelli per i quali non si è ricevuto rapporto di controllo, quelli più vecchi, ecc.).

Le Regioni e le Province Autonome avranno poi un certo margine di discrezionalità per poter variare alcuni parametri del Decreto, tra cui le modalità di accreditamento degli organismi a cui delegare le ispezioni sugli impianti.

Il DPR 74/2013, infine, abolisce alcuni articoli del DPR 412/1993.

In conclusione il Decreto in oggetto richiederà un adeguamento delle prassi e delle procedure delle imprese che erogano servizi di manutenzione, conduzione e gestione di impianti termici in qualità di terzo responsabile. Essendo la maggior parte di tali organizzazioni certificate UNI EN 9001 per poter operare su impianti termici di potenza superiore ai 350 kw, esse dovranno revisionare al più presto il loro sistema di gestione per la qualità, adeguandolo alle nuove procedure che non potranno più ammettere situazioni ambigue di assunzione di incarichi di terzo responsabile su impianti non conformi alla normativa vigente relativamente sicurezza e all’efficienza energetica degli impianti. Sarà poi compito degli auditor degli organismi di Certificazione verificare il rispetto delle nuove disposizioni di legge, senza ammettere deroghe.

Anche gli Amministratori condominiali, il cui operato è stato recentemente regolamentato dalla riforma del condominio, non potranno più evitare di assumersi le responsabilità per impianti non conformi e dovranno riferire all’assemblea condominiale le situazioni anomale segnalate dal manutentore.

DPR n. 74 del 16-04-2013

DPR74-2013-AllA

DPR74-2013-AllB

DPR74-2013-AllC