La certificazione del piano della qualità per gli impiantisti del freddo (frigoristi)

Montagna01Cosa dice la legge

Il D.P.R. n. 43/2012 (entrato in vigore il 5 maggio 2012) ha recepito anche in Italia il Regolamento europeo n. 842/2006 (che contiene una serie di disposizioni che hanno come obiettivo il contenimento, la prevenzione, quindi la riduzione di emissioni in atmosfera di gas fluorurati ad effetto serra) ed ha imposto l’obbligo della certificazione di tutti coloro che operano nel settore degli impianti contenenti gas fluorurati (f-gas).

Il suddetto D.P.R. n. 43/2012, all’Articolo 8 comma 1 prescrive l’obbligo di iscrizione al Registro, entro 60 giorni dalla sua istituzione per:

a)  persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1)    controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;

2)    recupero di gas fluorurati ad effetto serra;

3)    installazione;

4)    manutenzione o riparazione;

b)  persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1)    controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;

2)    recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;

3)    installazione;

4)    manutenzione o riparazione;

c)   persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

d)  persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;

e)  persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/Ce.

Mentre al comma 2 prescrive l’iscrizione al Registro – sempre entro 60 giorni dalla sua istituzione – delle imprese che svolgono le seguenti attività:

a)  installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

b)  installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

c)   recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

d)  recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;

e)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.

Tali iscrizioni vengono effettuate presso la Camera di Commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalità descritte all’articolo 13, comma 7 del D.P.R. stesso.

A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività di cui sopra, dovrà preventivamente iscriversi al Registro. L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati di cui all’articolo 9 del DPR.

Le persone fisiche di cui ai punti a) e b), cioè essenzialmente i tecnici installatori/manutentori del freddo, sono obbligate a dotarsi di una specifica certificazione: il cosiddetto “patentino del frigorista”, già in vigore nel resto d’Europa. Il patentino si ottiene sostenendo un esame che prevede sia una prova scritta, che una prova pratica, da effettuare presso un laboratorio certificato.

I suddetti corsi verranno istituiti da organismi di formazione accreditati ed il personale che supererà gli esami sarà certificato secondo appositi regolamenti (RT.28 e RT.30 ACCREDIA).

La situazione attuale

Attualmente, però, c’è ancora molta incertezza sugli effettivi tempi che occorrono per arrivare a sostenere gli esami di certificatone. L’incertezza è dovuta al fatto che ancora non sono stati pubblicati dalle Camere di Commercio gli appositi Registri del personale e delle imprese certificate. Si ricorda che la legge prevede che, dalla pubblicazione dei registri, gli installatori avranno 60 giorni di tempo per iscriversi e poter così ottenere un
certificato provvisorio che avrà validità di soli sei mesi. Entro sei mesi dovranno poi sostenere l’esame per ottenere il certificato definitivo. Inoltre non sono ancora noti gli organismi di certificazione accreditati e designati dal ministero dell’Ambiente a rilasciare i certificati, infatti ACCREDIA ha rilasciato pochi mesi fa il Regolamento tecnico RT 29 che tratta le “Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei servizi di:

–                 installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008;

–                  installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008

Gli obblighi delle imprese per poter operare

Riepilogando dopo l’istituzione del Registro le aziende dovranno iscriversi ed ottenere un certificato provvisorio, dopodiché dovranno certificare il personale che impiegano per svolgere l’attività, un addetto ogni 80mila euro di fatturato, inerente l’attività di installazione, manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, impianti fissi di protezione antincendio e di estintori.

Successivamente si dovrà provvedere a certificare l’azienda, dimostrando di avere personale certificato a sufficienza rispetto al fatturato e che il personale stesso abbia a disposizione strumenti e procedure necessarie per svolgere l’attività. Si tratta di una certificazione di servizio per la quale l’azienda deve predisporre un “Piano della qualità” ai sensi della norma ” UNI ISO 10005”.

Nel dettaglio gli Organismi di Certificazione accreditati per certificare le imprese dovranno verificare i seguenti aspetti:

a)    l’impresa deve impiegare personale certificato, ai sensi dell’Art. 9 comma 1 del DPR, per le attività che richiedono una certificazione in numero sufficiente da coprire il volume d’attività previsto. A tal fine l’impresa dovrà indicare i nominativi e il numero di certificato del suddetto personale;

b)    l’impresa deve dimostrare che il personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione abbia a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

Con riferimento al punto a), l’Organismo di Certificazione (OdC) deve garantire tale conformità, ad esempio tramite il calcolo del rapporto tra il fatturato medio (della specifica attività oggetto della certificazione) dell’impresa degli ultimi 3 anni, ove applicabili, e il reddito procapite di riferimento del settore. Ad esempio (tratto da RT.29 Accredia) il numero delle persone certificate, determinate dal fatturato riferito delle attività di installazione manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore o di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori, è riportato nella seguente tabella:

DA

A

N° Persone certificate

0

1.000.000

5

1.000.001

2.000.000

7

2.000.001

3.000.000

9

3.000.001

4.000.000

12

oltre 4.000.000

15

La certificazione del Piano della Qualità

Come anticipato sopra le aziende che operano nei suddetti settori sono obbligate a dotarsi di certificazione ai sensi della norma UNI ISO 10005:2007 (Sistemi di gestione per la qualità – Linee guida per i piani della qualità). Tale norma è stata preparata per soddisfare l’esigenza di una guida sui piani della qualità, o nel contesto di un sistema di gestione per la qualità stabilito o in quello di una attività di gestione indipendente.

Ricordiamo che il Piano della qualità è un “Documento che, per uno specifico progetto, prodotto/servizio, processo o contratto, specifica quali procedure, e le risorse associate, devono essere utilizzate e da chi e quando.”, con le seguenti annotazioni:

  • Le procedure di cui sopra comprendono, di regola, quelle attinenti ai processi di gestione per la qualità ed ai processi di realizzazione del prodotto o servizio.
  • Un piano della qualità fa spesso riferimento a parti del manuale della qualità o a documenti di procedura.
  • Un piano della qualità, generalmente, può costituire uno dei risultati della pianificazione della qualità.

In altre parole il piano della qualità contestualizza le procedure del sistema di gestione aziendale alla commessa o attività in oggetto, in quanto ritenuta non standard. Esso potrebbe non essere un documento omnicomprensivo di numerose pagine, ma essere un “contenitore” ove, unitamente a concetti generali sull’attività in esame, vengono richiamati altri documenti che descrivono nel dettaglio come svolgere le attività trattate, in quali tempi e con quali responsabilità. Naturalmente non basta predisporre il documento, ma bisogna dimostrare di applicarlo nella commessa in oggetto.

Le imprese certificate UNI EN ISO 9001 dovrebbero essere già avvezze alla stesura di un piano della qualità, purtroppo però negli ultimi anni gli Organismi di Certificazione hanno sempre meno richiesto la presenza di tale documento, anche per commesse di un certo livello, per cui le imprese, soprattutto quelle di piccole dimensioni, raramente sono abituate a redigere un “vero” piano della qualità. Non si tratta infatti di compilare un modulo predeterminato, ma di analizzare l’attività da svolgersi e rispondere puntualmente ai contenuti richiesti dalla norma UNI ISO 10005.

I contenuti del Piano della Qualità secondo tale norma non differiscono di molto dai punti della norma ISO 9001:2008 che definisce i requisiti per un sistema di gestione per la qualità e sono i seguenti:

  1. Generalità
  2. Scopo e campo di applicazione
  3. Elementi in entrata al piano della qualità
  4. Obiettivi per la qualità
  5. Responsabilità della direzione
  6. Tenuta sotto controllo dei documenti e dei dati
  7. Tenuta sotto controllo delle registrazioni
  8. Risorse
  9. Requisiti
  10. Comunicazione con il cliente
  11. Progettazione e sviluppo
  12. Approvvigionamento
  13. Produzione ed erogazione di servizi
  14. Identificazione e rintracciabilità
  15. Proprietà del cliente
  16. Conservazione del prodotto
  17. Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme
  18. Monitoraggio e misurazione
  19. Audit

Modalità di certificazione e sorveglianza

La certificazione della competenza delle imprese ha una durata di 5 anni. Nell’arco dei cinque anni di validità della certificazione, l’OdC dovrà effettuare due verifiche ispettive presso l’impresa (obbligatoria la prima verifica di certificazione) e le restanti verifiche (documentali) possono essere effettuate da remoto, presso la sede dell’OdC. Entro 10 giorni dal rilascio di tale dichiarazione, l’OdC dovrà inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR 43/2012, l’esito delle verifiche ispettive (mantenimento o meno della certificazione).

L’OdC deve sospendere e/o revocare la certificazione all’impresa al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

a)  non osservanza delle prescrizioni previste dai documenti contrattuali;

b)  fondato reclamo scritto per inadempienze verso terzi;

c)   mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento e il rinnovo della certificazione;

d)  mancato pagamento delle quote di iscrizione/mantenimento;

e)    ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dall’impresa all’atto della certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l’immagine dell’OdC e delle parti coinvolte;

f)    formale richiesta da parte dell’impresa certificata.

Le revoche e le sospensioni delle certificazioni devono essere inserite per via telematica dagli Stessi Organismi di certificazione nella sezione apposita del Registro di cui al DPR 43/2012, entro 10 giorni dalle suddette decisioni.

Il rinnovo della certificazione avviene previa esecuzione di un nuovo iter di certificazione. Al termine degli accertamenti l’OdC deve deliberare il rilascio della nuova certificazione.

Normativa di riferimento

  • Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra;
  • Regolamento (CE) n. 303/2008 del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
  • Regolamento (CE) n. 304/2008 del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
  • Decreto del Presidente della Repubblica concernente le modalità di attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Conclusioni

Le imprese che vorranno continuare ad operare in questo settore dovranno, dunque, provvedere a qualificare il proprio personale non appena verrà istituito l’apposito registro poiché il regime transitorio sarà breve e fra impegni del personale, date di svolgimento dei corsi ed eventuali esami non superati alla prima sessione si rischia di non avere personale abilitato a svolgere l’attività al termine del periodo transitorio. Contestualmente bisognerà iniziare ad attrezzarsi per la certificazione di servizio del piano della qualità, cogliendo l’occasione per rivedere il proprio sistema di gestione per la qualità, se già certificati, per renderlo più efficace ed efficiente, oltre che adeguato all’attività svolta. Si ritiene infatti che molte piccole imprese si stanno trascinando sistemi di gestione per la qualità ormai obsoleti e non adeguati alle nuove esigenze organizzative, oltre che alle nuove potenzialità offerte dai sistemi informatici moderni (dai prodotti di Office Automation ai Software Gestionali).

Per le imprese non certificate sarà il momento per valutare una certificazione ISO 9001 che permetterebbe loro di qualificarsi e di aprirsi nuovi mercati (quello del settore pubblico ad esempio), oltre che di garantirsi una modalità operativa che offra maggiori garanzie di qualità del servizio e minori rischi di contenziosi dovuti ad attività svolte in modo non conforme ai requisiti da personale non adeguatamente qualificato.

I tempi di ottenimento della certificazione possono ovviamente variare dallo stato iniziale dell’azienda (le imprese già certificate ISO 9001 impiegheranno probabilmente tempi minori) e dalla complessità e volume dell’attività svolta. In base agli stessi parametri varieranno eventuali costi per la consulenza specializzata finalizzata all’ottenimento della certificazione, poi rilasciata da organismi terzi indipendenti.