Nuovo regolemaneto attuativo per il codice degli appalti pubblici D.Lgs 163/2006

DPR 05-10-2010 REGOLAMENTO ATTUAZIONE APPALTI PUBBLICI

Il nuovo regolamento di attuazione ed esecuzione del D.Lgs 196/2006 presenta alcune interessanti novità per i proggetti di opere pubbliche. Anche se alcuni articoli sono rimasti immutati nei contenuti rispetto al DPR 554/1999 ed al DPR 34/2000.

Affrontiamo per esempio l’aspetto della validazione del progetto, che dovrebbe essere affidata ad Organismi di Ispezione accreditati (da ACCREDIA, ex SINCERT).La Verifica del progetto (artt. 46, 47 48 e 49, d.P.R. n. 554/1999) è trattata al CAPO II, a partire dall’art. 41. Essa  è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati. La verifica accerta in particolare:

a)   la completezza della progettazione;

b)   la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

c)   l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

d)   i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo;

e)   la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

f)    la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti;

g)   la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

I criteri generali della verifica (descritti all’Art. 49) sono relativi ai seguenti aspetti del controllo:

a) affidabilità;

b) completezza ed adeguatezza;

c)  leggibilità, coerenza e ripercorribilità;

d)   compatibilità;

intendendosi per:

a) affidabilità:

  1. verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
  2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza ed adeguatezza:

  1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;
  2. verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
  3. verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
  4. verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
  5. 5.verifica dell’esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
  6. verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:

  1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
  2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
  3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) compatibilità:

  1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
  2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

a.     inserimento ambientale;

b.    impatto ambientale;

c. funzionalità e fruibilità;

d. stabilità delle strutture;

e. topografia e fotogrammetria;

f.  sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;

g. igiene, salute e benessere delle persone;

h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

i. sicurezza antincendio;

j. inquinamento;

k. durabilità e manutenibilità;

l. coerenza dei tempi e dei costi;

m. sicurezza ed organizzazione del cantiere.

La verifica della documentazioneda parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti per ciascun livello della progettazione (preliminare, definitivo, esecutivo), così come riportato nel regolamento stesso, senza variazioni rispetto a quanto previsto dal DPR 554/1999 e relativo Allegato XXI del D.Lgs 163/2006.

Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati il nuovo regolamento specifica i criteri di controllo da adottare.

L’auspicio che i nuovi progetti pubblici vengano redatti già in questa ottica e gli enti pubblici predispongano, come previsto dal Regolamento, il cosiddetto Documento Preliminare alla Progettazione.

Schema_regolamento_attuazione_Dlgs163

Schema_regolamento_attuazione_Dlgs163_Allegati