Fatturazione elettronica? Si grazie

Come tutti ormai sanno la fatturazione elettronica B2B è diventata obbligatoria dallo scorso 1° gennaio per tutti o quasi.

Al di là degli oserei dire inevitabili problemi tecnici che si stanno rilevando per mettere a regime questa rivoluzione contabile e fiscale del nostro Paese, credo sia opportuno capire meglio gli effetti di questa innovazione.



Già perché di una grande innovazione tecnologica si tratta
ed il fatto che il nostro Paese sia tra I primi ad adottarla in Europa deve,
una volta tanto, farci pensare positivo, di essere all’avanguardia. Invece
molti dicono: «ma gli altri Paesi non ce l’hanno!»

Come tutte le innovazioni occorre un po’ di impegno e di
risorse per arrivare a regime, ma questo non deve far ritenere che sia una cosa
sbagliata. Occorrerà “soffrire” un po’ per imparare ed abituarsi a questa nuova
modalità di fatturazione, ma alla fine i vantaggi saranno notevoli.

Da parte dello Stato e del Fisco (Agenzia delle Entrate) ci
saranno innumerevoli vantaggi: comunicazione tempestiva delle fatture emesse,
maggior controllo su potenziali evasioni fiscali ed altri reati, omogeneità dei
dati in formato elettronico standard, maggior possibilità di effettuare
controlli incrociati, ecc.

Ma vorrei analizzare i vantaggi dal punto di vista delle
imprese e dei professionisti, fermo restando che bisogna dare per scontato che
la possibilità di evasioni e truffe ai danni dello Stato non deve essere
considerata una penalizzazione.

Premesso ciò il nuovo sistema obbliga le imprese ed i professionisti
(eventualmente attraverso i rispettivi commercialisti) a dotarsi di un applicativo
web per l’invio delle fatture elettroniche (o di adottare quello messo a
disposizione dalla AE), A parte singoli liberi professionisti o imprese
individuali di imprenditori di ridotte capacità di utilizzo di strumenti
informatici, la scelta di adottare la soluzione proposta dal proprio software
gestionale oppure di dotarsi di un nuovo applicativo dedicato è sicuramente
quella vincente.

Tali soluzioni permetteranno alle aziende di disporre delle
fatture attive già registrate in contabilità al momento dell’emissione e del
relativo pagamento e di registrare le fatture passive al momento della
ricezione, o poco tempo dopo, con un minimo inserimento di dati. Questo
significa eliminazione completa del documento cartaceo e riduzione della
probabilità di commettere errori, ovvero riduzione dei costi del processo
contabile. Soprattutto per le piccole imprese, che magari emettevano le fatture
con un software e poi il consulente fiscale le reinseriva nel proprio
applicativo di contabilità.

Niente più pile di carta di fatture da registrare (e da pagare),
niente più fatture non ricevute con inevitabili solleciti del fornitore, niente
più paure che un’errata registrazione possa comportare sanzioni fiscali.

Per arrivare al processo amministrativo-contabile perfetto
basterebbe rendere automatici i pagamenti in base ai termini pattuiti, ma
questo è un altro discorso… sebbene volendo lo Stato potrebbe ovviare a questa
mala-abitudine di molte imprese italiane di ritardare I pagamenti oltre ogni
limite.

Certamente questa rivoluzione dei processi contabili porterà
dei vantaggi alle aziende che avranno saputo cogliere questa opportunità per
migliorare la propria efficienza. Chi avrà deciso di affidarsi a servizi di
fatturazione elettronica di terzi, ad esempio della Banca o di provider a basso
costo, piuttosto che sposare le soluzioni integrate in un proprio gestionale, pagherà
dazio nei prossimi anni perché si troverà a duplicare le registrazioni o a
pagare uno Studio Commercialista esterno per un servizio in più. A proposito
dei Commercialisti: molti di loro che hanno tenuto la contabilità dei clienti
si vedranno eliminare questo servizio per i clienti che avranno deciso di
seguire il proprio applicativo gestionale, dunque i compensi per le loro
prestazioni dovranno inevitabilmente diminuire, magari non subito, ma nel medio
periodo.

Purtroppo oggi esistono imprese che ancora non dispongono di
un software gestionale, almeno per gestire ordini e fatture, e forse avranno
colto anche loro questa opportunità di informatizzare la gestione di alcuni
processi. Parliamoci chiaro, un’impresa che fattura almeno 500 mila euro
oggigiorno non può non disporre di un software gestionale per la propria
attività.

La rivoluzione dei processi contabili, forzata dalla
fatturazione elettronica, poterà anche ad una rivalutazione nelle risorse umane
e delle relative competenze.

Anche certe abitudini delle nostre imprese di fatturare le
prestazioni a scadenze definite (ad es. metà e fine mese) dovranno essere
riviste; perché a parte il primo periodo di messa a regime della fatturazione
elettronica, fra pochi mesi per emettere una fattura con data ad es. 30 maggio,
non si potrà aspettare il 5 o 6 giugno e i tempi fra consuntivazione delle
vendite di prodotti e servizi e loro fatturazione dovranno essere rivisti.

Da un lato, dunque, cerchiamo di capire bene come funzionerà
questo nuovo sistema, dall’altro pensiamo anche come riprogettare il processo
contabile per non trovarsi in difficoltà e non dover sopportare maggiori costi.

Infine, il problema di privacy, evidenziato dal Garante per
la Protezione dei Dati Personali quando ormai mancava poco tempo all’avvio
della fatturazione elettronica obbligatoria fra privati.

Si potrebbe osservare che ci potevano pensare prima, Agenzia
delle Entrate nel progettare il sistema e Garante nell’esaminare il contesto.

In realtà sono stati posti molti interrogativi, anche
piuttosto inquietanti, sul possibile utilizzo dei dati di fatturazione
elettronica gestiti nelle varie piattaforme software e dai provider di conservazione
sostitutiva.

Mi sembra chiaro che è a prescindere vietato sfruttare i
dati presenti nelle piattaforme per ricavare dati statistici significativi,
salvo che i titolari di tali dati non ne concedano il permesso.

Sul fronte più squisitamente tecnico della sicurezza
informatica ci si pone l’interrogativo se siano sicure tutte queste fatture,
anche contenenti dati sensibili se relative a prestazioni sanitarie, nei
database conservati dai provider dei vari applicativi per la fatturazione
elettronica. E il famigerato SDI dell’Agenzia delle Entrate?

Verrebbe invece da chiedersi quanto siano sicuri i dati
conservati nei software gestionali di contabilità nei vari server aziendali (o
PC di piccole imprese e professionisti della sanità), relativamente alle
fatture gestite informaticamente finora.




Fatturazione elettronica? Si grazie

Come tutti ormai sanno la fatturazione elettronica B2B è diventata obbligatoria dallo scorso 1° gennaio per tutti o quasi.

Al di là degli oserei dire inevitabili problemi tecnici che si stanno rilevando per mettere a regime questa rivoluzione contabile e fiscale del nostro Paese, credo sia opportuno capire meglio gli effetti di questa innovazione.



Già perché di una grande innovazione tecnologica si tratta
ed il fatto che il nostro Paese sia tra I primi ad adottarla in Europa deve,
una volta tanto, farci pensare positivo, di essere all’avanguardia. Invece
molti dicono: «ma gli altri Paesi non ce l’hanno!»

Come tutte le innovazioni occorre un po’ di impegno e di
risorse per arrivare a regime, ma questo non deve far ritenere che sia una cosa
sbagliata. Occorrerà “soffrire” un po’ per imparare ed abituarsi a questa nuova
modalità di fatturazione, ma alla fine i vantaggi saranno notevoli.

Da parte dello Stato e del Fisco (Agenzia delle Entrate) ci
saranno innumerevoli vantaggi: comunicazione tempestiva delle fatture emesse,
maggior controllo su potenziali evasioni fiscali ed altri reati, omogeneità dei
dati in formato elettronico standard, maggior possibilità di effettuare
controlli incrociati, ecc.

Ma vorrei analizzare i vantaggi dal punto di vista delle
imprese e dei professionisti, fermo restando che bisogna dare per scontato che
la possibilità di evasioni e truffe ai danni dello Stato non deve essere
considerata una penalizzazione.

Premesso ciò il nuovo sistema obbliga le imprese ed i professionisti
(eventualmente attraverso i rispettivi commercialisti) a dotarsi di un applicativo
web per l’invio delle fatture elettroniche (o di adottare quello messo a
disposizione dalla AE), A parte singoli liberi professionisti o imprese
individuali di imprenditori di ridotte capacità di utilizzo di strumenti
informatici, la scelta di adottare la soluzione proposta dal proprio software
gestionale oppure di dotarsi di un nuovo applicativo dedicato è sicuramente
quella vincente.

Tali soluzioni permetteranno alle aziende di disporre delle
fatture attive già registrate in contabilità al momento dell’emissione e del
relativo pagamento e di registrare le fatture passive al momento della
ricezione, o poco tempo dopo, con un minimo inserimento di dati. Questo
significa eliminazione completa del documento cartaceo e riduzione della
probabilità di commettere errori, ovvero riduzione dei costi del processo
contabile. Soprattutto per le piccole imprese, che magari emettevano le fatture
con un software e poi il consulente fiscale le reinseriva nel proprio
applicativo di contabilità.

Niente più pile di carta di fatture da registrare (e da pagare),
niente più fatture non ricevute con inevitabili solleciti del fornitore, niente
più paure che un’errata registrazione possa comportare sanzioni fiscali.

Per arrivare al processo amministrativo-contabile perfetto
basterebbe rendere automatici i pagamenti in base ai termini pattuiti, ma
questo è un altro discorso… sebbene volendo lo Stato potrebbe ovviare a questa
mala-abitudine di molte imprese italiane di ritardare I pagamenti oltre ogni
limite.

Certamente questa rivoluzione dei processi contabili porterà
dei vantaggi alle aziende che avranno saputo cogliere questa opportunità per
migliorare la propria efficienza. Chi avrà deciso di affidarsi a servizi di
fatturazione elettronica di terzi, ad esempio della Banca o di provider a basso
costo, piuttosto che sposare le soluzioni integrate in un proprio gestionale, pagherà
dazio nei prossimi anni perché si troverà a duplicare le registrazioni o a
pagare uno Studio Commercialista esterno per un servizio in più. A proposito
dei Commercialisti: molti di loro che hanno tenuto la contabilità dei clienti
si vedranno eliminare questo servizio per i clienti che avranno deciso di
seguire il proprio applicativo gestionale, dunque i compensi per le loro
prestazioni dovranno inevitabilmente diminuire, magari non subito, ma nel medio
periodo.

Purtroppo oggi esistono imprese che ancora non dispongono di
un software gestionale, almeno per gestire ordini e fatture, e forse avranno
colto anche loro questa opportunità di informatizzare la gestione di alcuni
processi. Parliamoci chiaro, un’impresa che fattura almeno 500 mila euro
oggigiorno non può non disporre di un software gestionale per la propria
attività.

La rivoluzione dei processi contabili, forzata dalla
fatturazione elettronica, poterà anche ad una rivalutazione nelle risorse umane
e delle relative competenze.

Anche certe abitudini delle nostre imprese di fatturare le
prestazioni a scadenze definite (ad es. metà e fine mese) dovranno essere
riviste; perché a parte il primo periodo di messa a regime della fatturazione
elettronica, fra pochi mesi per emettere una fattura con data ad es. 30 maggio,
non si potrà aspettare il 5 o 6 giugno e i tempi fra consuntivazione delle
vendite di prodotti e servizi e loro fatturazione dovranno essere rivisti.

Da un lato, dunque, cerchiamo di capire bene come funzionerà
questo nuovo sistema, dall’altro pensiamo anche come riprogettare il processo
contabile per non trovarsi in difficoltà e non dover sopportare maggiori costi.

Infine, il problema di privacy, evidenziato dal Garante per
la Protezione dei Dati Personali quando ormai mancava poco tempo all’avvio
della fatturazione elettronica obbligatoria fra privati.

Si potrebbe osservare che ci potevano pensare prima, Agenzia
delle Entrate nel progettare il sistema e Garante nell’esaminare il contesto.

In realtà sono stati posti molti interrogativi, anche
piuttosto inquietanti, sul possibile utilizzo dei dati di fatturazione
elettronica gestiti nelle varie piattaforme software e dai provider di conservazione
sostitutiva.

Mi sembra chiaro che è a prescindere vietato sfruttare i
dati presenti nelle piattaforme per ricavare dati statistici significativi,
salvo che i titolari di tali dati non ne concedano il permesso.

Sul fronte più squisitamente tecnico della sicurezza
informatica ci si pone l’interrogativo se siano sicure tutte queste fatture,
anche contenenti dati sensibili se relative a prestazioni sanitarie, nei
database conservati dai provider dei vari applicativi per la fatturazione
elettronica. E il famigerato SDI dell’Agenzia delle Entrate?

Verrebbe invece da chiedersi quanto siano sicuri i dati
conservati nei software gestionali di contabilità nei vari server aziendali (o
PC di piccole imprese e professionisti della sanità), relativamente alle
fatture gestite informaticamente finora.




Fatturazione elettronica: obbligatoria verso la Pubblica Amministrazione da giugno

EmailC’è fermento in giro per l’obbligo, dal 6 giugno 2014, di emettere le fatture verso la Pubblica Amministrazione (PA) solo in formato elettronico. Tale obbligo è fomentato da fornitori di applicativi software (o moduli software integrati nei gestionali) che cercano di promuovere l’acquisto dei loro prodotti per ottemperare agli obblighi di legge che, una volta tanto, se non adempiuti dovrebbero portare a danni economici, infatti non dovrebbero permettere al fornitore della PA di incassare il compenso stabilito per la fornitura.  Il condizionale è d’obbligo perché, come noto, in Italia sono possibili ulteriori proroghe e modificazioni anche dopo la scadenza prefissata.Vediamo però di fare un po’ di chiarezza in un argomento che non è compreso correttamente da molti che, forse, credono che la fattura elettronica sia semplicemente la fattura emessa in formato digitale (ad es. PDF) e trasmessa al cliente via e-mail.

Per fattura elettronica si intende un documento informatico in formato XML (eXtensible Markup Language), sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, secondo la normativa tecnica vigente in materia.

I dati delle fatture elettroniche da trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI) istituito dalla Pubblica Amministrazione devono essere rappresentati in un file in formato XML (eXtensible Markup Language) non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

La trasmissione della fattura al SdI e da questi ai soggetti riceventi (le PA clienti) avviene attraverso l’utilizzo di uno dei seguenti canali:

  • un sistema di posta elettronica certificata (PEC) o analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni, nonché l’integrità del contenuto delle stesse;
  • un sistema di cooperazione applicativa esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti non attestati su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);
  • un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio attestate su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);
  • un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP all’interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale;
  • un sistema di trasmissione telematica esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti accreditati.

La FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio.

La FatturaPA ha le seguenti caratteristiche:

  • il contenuto è rappresentato, in un file XML, secondo il formato della FatturaPA. Questo formato è l’unico accettato dal Sistema di Interscambio.
  • l’ autenticità dell’ origine e l’ integrità del contenuto sono garantite tramite l’ apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura,
  • la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura riportato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Il contenuto informativo della FatturaPA prevede le informazioni da riportare obbligatoriamente in fattura in quanto rilevanti ai fini fiscali secondo la normativa vigente; in aggiunta a queste il formato prevede l’indicazione obbligatoria delle informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio.
Per favorire l’automazione informatica del processo di fatturazione, a integrazione delle informazioni obbligatorie, il formato prevede anche la possibilità di inserire nella fattura ulteriori dati, ovvero:

  • informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l’ integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento;
  • informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra Operatori economici e Amministrazioni pubbliche oppure specifiche dell’ emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni e servizi, o di utilità per il colloquio tra le parti.

Nel caso delle fatture elettroniche, la posta elettronica costituisce il sistema di trasmissione più naturale e, quind,i non si rende necessaria la stampa. I documenti devono però essere resi immodificabili tramite firma elettronica qualificata e riferimento temporale.

L’Agenzia ha stabilito che la conservazione delle fatture elettroniche debba essere effettuata entro 15 giorni dal ricevimento o emissione, restando invariati eventuali obblighi di registrazione.

La legge afferma che la conservazione deve avvenire nella medesima forma con cui è stata trasmessa la fattura elettronica.

Nel caso in cui quest’ultima sia spedita in formato cartaceo allora può essere conservata nello stesso formato.

Resta l’obbligo di utilizzare sempre la stessa modalità di conservazione per tutti i documenti della medesima categoria, obbligo valido sia per il mittente che per il destinatario.

Da queste ultime affermazioni si evince che un’azienda che emette una sola fattura elettronica nei confronti di una PA è costretta a conservarla in formato digitale, quindi mediante archiviazione sostitutiva perché è l’unico sistema ammesso dalla legge per la conservazione di documenti in formato elettronico con valore di legge.

Oggi molte aziende, per lo più grandi imprese, hanno attuato il sistema di fatturazione elettronica ed archiviazione ottica sostitutiva, risparmiando significative somme di denaro.

Molte persone fisiche e persone giuridiche si trovano oggi a scaricare una fattura da un sito web sicuro (https:\…) per poi conservarla in formato digitale (se non sussistono obblighi di conservazione con valore legale, ad esempio per i provati cittadini) oppure stamparla e conservarla nell’abituale formato cartaceo.

Il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione sta dunque avanzando a lenti passi, non senza qualche inciampo, ma il percorso tracciato dal Codice per l’Amministrazione Digitale sta trovando la sua attuazione.

DM n. 55 del 03/04/2013

Articolo sull’archiviazione ottica documentale pubblicato a settembre 2007: Archiviazione ottica documentale

Si veda anche il precedente articolo sul CAD

Normativa di riferimento: http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-1.htm