Aggiornamento Accredia dei REGOLAMENTI GAS FLUORURATI

Montagna01Sono state pubblicate le revisioni dei Regolamenti Tecnici RT-29 e RT-30 per l’accreditamento degli Organismi operanti nel settore dei gas fluorurati.

Sono state approvate dal Consiglio Direttivo di ACCREDIA del 30 settembre 2013, le nuove revisioni dei Regolamenti Tecnici RT-29 e RT-30 applicabili per l’accreditamento degli Organismi operanti la certificazione di prodotto/servizio nel settore dei gas fluorurati ai sensi del DPR n. 43/2012:

> Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-29 rev. 02

“Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei servizi di:

  • installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008;
  • installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008.

> Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-30 rev. 02

“Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni del servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) 307/2008.”

I documenti, giunti alla seconda revisione, hanno recepito una serie di modifiche – concordate con il Ministero dell’Ambiente dopo gli opportuni confronti con le Parti interessate – con l’obiettivo di semplificare e chiarire alcuni requisiti.

Con riferimento agli Organismi di certificazione che operano in conformità al Regolamento Tecnico RT-29, si specifica che alcune modifiche verranno divulgate attraverso apposita circolare.

Per quanto riguarda il processo di valutazione, si stabilisce che la visita iniziale (e di rinnovo) di certificazione possa essere svolta presso la sede dell’impresa, ma anche presso il luogo di intervento dell’impresa stessa. Inoltre, si richiede un Piano della Qualità più snello.

Mentre la verifica di prima certificazione, e rinnovo, deve essere effettuata in campo, le successive verifiche di sorveglianza possono essere gestite a livello documentale.

Tuttavia, l’Organismo può sostituire uno degli esami documentali con una verifica di sorveglianza presso la sede dell’impresa (o il luogo di intervento), nei casi in cui si richiedano approfondimenti o si debbano gestire delle segnalazioni.

In occasione della visita in campo, l’Organismo di certificazione che sia accreditato anche in conformità al Regolamento Tecnico per l’accreditamento RT-28 (rev. 01) “Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008”, se verifica che sussistono le condizioni di cui allo stesso RT-28, può concordare con l’impresa di condurre contemporaneamente anche gli esami del personale, ai fini del rilascio delle relative certificazioni.

Per quanto riguarda la trasparenza dei costi della certificazione, l’Organismo deve indicare chiaramente in allegato al tariffario i criteri e le modalità di sconto applicabili ai clienti, e sottoporle al parere preventivo del Comitato o Meccanismo per la salvaguardia dell’imparzialità prima della pubblicazione. Il tariffario e ogni successiva modifica devono essere trasmessi al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA, che costituisce requisito per la designazione e abilitazione all’attività, ai sensi del del DPR n. 43/2012.

Nel caso in cui l’impresa voglia trasferire la propria certificazione – rilasciata da un Organismo accreditato da un Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA MLA – a un Organismo accreditato da ACCREDIA, quest’ultimo deve raccogliere in via preliminare tutta la documentazione che dimostri la conformità ai requisiti di certificazione richiesti (compresi il rapporto di verifica di prima certificazione o di rinnovo e i rapporti delle visite di sorveglianza), e sottoporre la pratica al proprio Organo di Delibera, per la decisione in merito al rilascio della certificazione.

La novità che ha interessato il Regolamento Tecnico RT-30 riguarda la definizione della tecnica di campionamento.

L’Organismo di valutazione, in sede di verifica presso i centri di formazione (permanenti e/o temporanei), deve conformarsi al criterio del campionamento multisito, come definito da IAF (documento IAF MD 1:2007 “Certification of Multiple Sites Based on Sampling”).

Fonte Accredia – REGOLAMENTI GAS FLUORURATI.

Si veda sull’argomento anche la “Guida operativa f-gas” aggiornata FGAS_GUIDA_OPERATIVA_03072013




Proroga di 60 giorni per il registro f-gas

minambienteIl Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 aprile stabilisce che l’avvio dell’operatività del Registro telematico delle persone e delle imprese certificate (registro f-gas), che il decreto del 31 gennaio 2013 aveva fissato al 12 aprile 2013, è differito di 60 giorni al fine di garantire a tutte le imprese la possibilità di iscriversi.

Dunque le imprese potranno ottenere il certificato provvisorio iscrivendosi al Registro entro l’11/06/2013, poi quello definitivo entro il 09/10/2013, dopo la certificazione (dell’attuazione del piano della qualità) da parte dell’Organismo accreditato, indicando il personale impiegato per quest’attività, che deve essere, pertanto, già iscritto al Registro.

Tale proroga consentirà ai soggetti interessati di frequentare con più tranquillità il corso per l’ottenimento del cosiddetto “Patentino del Frigorista” e di concentrarsi successivamente sulla redazione ed attuazione del Piano della Qualità.

Leggi l’articolo precedente per maggiori informazioni.

Viceversa si ricorda che

E’ stato pubblicato sulla GU del 28 marzo 2013 ed è entrato  in vigore il 12 aprile 2013 il provvedimento (D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26) che stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Il provvedimento prevede specifiche sanzioni a fronte delle violazioni del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati, di recupero di gas fluorurati e degli obblighi a carico delle imprese.

Sono previste sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di trasmissione delle informazioni, di controllo dell’uso, di immissione in commercio e di iscrizione al Registro.
L’attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, è esercitata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Riportiamo sotto i commi 2 e 3 dell’art. 3 ed il comma 2 dell’art. 5 di suddetto D.Lgs che stabiliscono le sanzioni a carico di chi non si serve di personale ed imprese certificate nel registro f-gas.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che nelle attività di controllo delle perdite di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che nelle attività di riparazione delle perdite di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1516/2007 e all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1497/2007, in quanto applicabili, non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che svolgono le attività disciplinate dai regolamenti (CE) n. 303/2007 e n. 304/2007 senza essere in possesso del pertinente certificato di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.”




Avviato il Registro Telematico Nazionale f-gas

Lo scorso 11 febbraio è ufficialmente partita l’iscrizione delle persone e delle imprese al registro f- gas  (Registro Nazionale Gas Fluorurati) al sito www.fgas.it. Da tale data, pertanto, decorrono i 60 giorni concessi alle persone ed alle imprese del settore per iscriversi al Registro al fine di ottenere il certificato di abilitazione, prima provvisorio e poi – entro 6 mesi – definitivo, per poter operare ai sensi del DPR n° 43 del 27 gennaio 2012.

Le imprese interessate a conseguire l’abilitazione per operare in attività di trattamento di apparecchiature contenenti f-gas (leggi i precedenti articoli qui  e qui per l’elenco completo delle attività coinvolte) dovranno quindi iscriversi al Registro istituito dalla Camera di Commercio di competenza, ma prima di tutto dovranno essere le persone fisiche che intendono svolgere le attività oggetto del DPR 43/2012, attuazione del Regolamento Europeo n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra ad iscriversi a loro volta. Infatti le imprese potranno ottenere il certificato provvisorio iscrivendosi al Registro entro il 12/04/2013, poi quello definitivo entro il 10/08/2013, dopo la certificazione dell’Organismo accreditato, ma solo indicando il personale impiegato per quest’attività, che deve essere, pertanto, già iscritto al Registro.

In particolare le imprese che svolgono attività di:

  • installazione, manutenzione  o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenente gas fluorurati ad effetto serra;
  • installazione, manutenzione  o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra

dovranno:

  1. iscrivere il proprio personale impiegato nelle suddette attività al Registro al fine di ottenere il certificato provvisorio dalla propria Camera ci Commercio, che sarà poi convertito in definitivo dopo l’effettuazione ed il superamento degli eventuali corsi di formazione previsti (ad es. Patentino del Frigorista);
  2. iscrivere l’impresa al Registro indicando il proprio personale precedentemente certificato ed eventuali tecnici esterni (artigiano, lavoratori autonomi, dipendenti di ditte subappaltatrici) richiedendo la certificazione provvisoria alla propria Camera di Commercio;
  3. ottenere il certificato da un Organismo di Certificazione accreditato che verificherà il Piano della Qualità predisposto ed attuato, il possesso dei requisiti per il personale (certificazione del personale) e le procedure adottate per lo svolgimento delle attività, anche attraverso una visita in un cantiere (si veda l’articolo qui).

Sulle modalità di iscrizione al Registro le Camere di Commercio stanno tenendo appositi seminari informativi (il 12/02/2013 si è svolto il seminario a Bologna).

Si precisa che  l’iscrizione dovrà essere fatta telematicamente mediante firma digitale del Legale Rappresentante o delegato (consulente, professionista in possesso di firma digitale e di apposita procura il cui modello è scaricabile dal sito internet).

Occorre precisare che il Proprietario dell’Impianto contennete f-gas è Responsabile dello stesso se non avrà affidato la sua manutenzione ad un impresa inserita nel Registro e quindi certificata (per le attività per le quali è richiesta la certificazione). L’utilizzo di tecnici non certificati è punito con sanzioni che vanno dai € 7.000 ai € 100.000.

Oltre a ciò si può notare che l’inserimento tempestivo dell’impresa nel registro f-gas costituirà un importante vantaggio competitivo in quanto i proprietari degli impianti che vorranno affidare attività di installazione o manutenzione dovranno ricorrere ad imprese  e personale almeno iscritto al registro e, quindi, dotato di certificato provvisorio per i prossimi 6 mesi. Dopo tale transitorio solo le imprese dotate di certificazione potranno operare e solo fra esse i committenti potranno scegliere il fornitore a cui affidare l’installazione e la manutenzione delle apparecchiature e degli impianti.

Naturalmente questo implica precisi obblighi per le aziende e Pubbliche Amministrazioni relativamente all’applicazione del D.Lgs 81/2008 sulla Sicurezza e Salute dei Lavoratori: le attività suddette potranno essere affidate solo ad imprese comprese nel Registro.

E’ dunque importante iscriversi al più presto nel Registro – la cui consultazione è pubblica tramite internet – ed ottenere prima possibile la relativa certificazione per avere maggiori possibilità di acquisire nuove commesse e mantenere quelle attuali.

NEWS: l'entrata in vigore del registro f-gas è stata differita di 60 giorni lo scorso 12/04/2013

Pagina web della Camera di Commercio di Bologna relativa al Registro f-gas

Per richiedere un preventivo per la consulenza sulla certificazione dell’impresa, e l’eventuale delega per l’iscrizione al registro nazionale tramite firma digitale, potete compilare il modulo sottostante.

A fronte delle numerose richieste con dati insufficienti precisiamo che solo chi indicherà la ragione sociale completa dell’impresa con informazioni sulla stessa (n° di persone iscritte, o iscrivende, al Registro, tipo di attività svolta, n° indicativo di commesse attive per installazione e manutenzione, fatturato medio, n° addetti complessivo, ecc.) riceverà un preventivo con i costi dettagliato.

 

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