Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/09/2018 ed entra in vigore dal 19/09/2018.
Il tanto atteso (da chi si occupa di GDPR e privacy in generale) documento normativo permette di inquadrare meglio la materia “protezione dati personali” nel panorama legislativo italiano dopo l’entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016 (RGPD o GDPR).
Come previsto dalle letture delle precedenti versioni dello schema di Decreto, approvato dal C.d.M. lo scorso 8 agosto, il testo di legge non fuga molti dubbi che sono emersi dall’applicazione del GDPR in questi primi mesi (in realtà il Regolamento è noto da oltre due anni).
In particolare, non viene trattato il tema delle nomine dei Responsabili esterni del Trattamento (quando si rientra in questo caso? Che fare se la nomina viene rifiutata dal fornitore?), ma questo forse potrà essere argomento delle Linee Guida per le PMI del Garante Privacy, che di fatto riguarderanno la quasi totalità delle organizzazioni italiane per come è strutturato il nostro panorama industriale e dei servizi. Non vengono nemmeno fugati i molti dubbi circa l’applicazione di determinate misure di sicurezza o relativamente al concetto di “larga scala”.
Purtroppo il concetto di accountability (responsabilizzazione) è lontano dall’animo degli imprenditori italiani, che hanno sempre necessitato di regole certe e ben definite: o bianco o nero, permesso o vietato. È come se nel Codice della Strada scomparissero i limiti di velocità e comparisse una regola generale che preveda che “in ogni strada ogni automobilista deve mantenere una velocità adeguata a garantire la sicurezza di persone e cose, minimizzando i rischi di provocare incidenti”.
Oltre alle misure di semplificazione per le PMI, che il Garante Privacy italiano dovrà emanare prossimamente (i tempi previsti sono piuttosto lunghi, visto anche che il GDPR è pienamente attuativo già da oltre tre mesi ed è stato pubblicato nel 2016), farà certamente piacere a molte organizzazioni sapere che tra le disposizioni transitorie e finali, contenute all’art. 22 del nuovo D.Lgs 101/2018, è invece previsto che “per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore, il Garante per la protezione dei dati personali tiene conto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative (…), della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie”. Dunque, fino al 19 maggio 2019 il Garante sarà clemente? Cosa significa? Vuol dire che non ci saranno sanzioni, se non nei casi più gravi (o che costituiscono violazioni della normativa sulla privacy già da tempo), fino a maggio 2019, ma non si può dire ufficialmente per non subire la reprimenda della UE?
Il nuovo D. Lgs 101/2018 in realtà va a modificare il vecchio D. Lgs 196/2003 che, però, vede abrogati la maggior parte dei suoi articoli e, di fatto, viene riscritto tenendo conto delle prescrizioni del GDPR Europeo. In pratica il D. Lgs 101/2018 è poco leggibile, se non si dispone di una versione del D. Lgs 196/2003 modificata e integrata. Ampiamente criticabile è la scelta di novellare il Codice Privacy (D. Lgs 196/2003 con le sue successive modifiche ed integrazioni intercorse negli anni) anziché abrogarlo in toto ed emanare un nuovo Decreto.
Tutto ciò non fa che rendere il panorama normativo in materia di privacy sempre più complesso, oltre che ancora fluido. Si pensi anche ai provvedimenti del Garante Privacy preesistenti all’entrata in vigore del Regolamento 679/2016, che sono stati ritenuti ancora validi, fatto salvo che il Garante stesso potrà modificarli per aggiornarli alla normativa attuale.
Ma veniamo ai punti salienti trattati dal nuovo Decreto Legislativo 101 del 2018:
- Inquadramento dei compiti di interesse pubblico che riguardano i trattamenti dei dati personali, attività della Pubblica Amministrazione e tutto ciò che concerne i trattamenti di dati personali effettuati dagli apparati Statali e dalla Sanità Pubblica. Nel GDPR tali situazioni erano correttamente rimandate a regolamentazioni nazionali.
- Chiarimenti sulle modalità di trattamento di particolari categorie di dati, quali dati relativi alla salute, dati genetici e dati biometrici.
- Definizione più dettagliata dei criteri di applicazione delle sanzioni ed introduzione delle sanzioni penali (solo per situazioni molto gravi).
- Introduzione dei soggetti “designati” al trattamento dei dati personali, con particolari compiti e responsabilità, non solo soggetti “istruiti” e non più “responsabili interni al trattamento”.
- Disposizioni per settori specifici (anche semplificazioni per la gestione dei curriculum ricevuti dalle organizzazioni).
- Regole per il settore delle comunicazioni elettroniche e per il giornalismo.
- Conferimento di poteri al Garante per la Protezione dei Dati Personali per l’aggiornamento di provvedimenti e disposizioni varie, comprese le misure semplificate per le PMI e la definizione dei ruoli nei confronti di ACCREDIA relativamente alla certificazione.
- Criteri di applicazione delle sanzioni.
In conclusione il percorso di rinnovamento del “sistema privacy” non si è ancora concluso e le problematiche attuative, soprattutto per le organizzazioni che trattano in modo significativo dati personali, anche appartenenti alle “particolari categorie di dati” individuate dal GDPR, restano abbastanza complesse, soprattutto a fronte di un meccanismo sanzionatorio incerto che potrebbe portare a parecchie contestazioni. Vedremo come il Garante potrà svolgere il gravoso compito demandatogli dal Governo.