L’art. 6 bis del D.lgs 163/2006, introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012 dispone che dal 1 gennaio 2013 le Stazioni Appaltanti ed Enti aggiudicatori possano verificare il possesso dei requisiti degli Operatori che partecipano alle gare pubbliche, esclusivamente tramite BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall’art. 62 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). La Delibera attuativa n.111 del 20/12/2012 dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP) ha, tra l’altro, istituito il nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la BDNCP, denominato AVCPASS, dotato di apposite aree dedicate ad operatori economici e a stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.
Il sistema AVCpass, infatti – come sancito dall’art. 2 della Delibera AVCpass del 20/12/2012 – permette, attraverso un’interfaccia web, rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice.
Uno dei moduli dei quali il sistema AVCpass si compone è il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico che offre agli Operatori Economici la possibilità di creare un proprio repository dove collezionare i documenti utili da presentare in sede di partecipazione alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di contratti pubblici.
Le finalità del sistema sono quelle di rendere molto più efficienti le procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti pubblici, permettendo così una notevole riduzione dei costi da parte delle imprese e degli altri soggetti partecipanti alle gare. Finora, infatti, chi partecipava a gare pubbliche spesso doveva produrre – per ogni gara – una serie di documenti amministrativi comprovanti il possesso di determinati requisiti amministrativi, organizzativi, tecnici e gestionali, generando così un’inutile spreco di risorse (costi vivi per l’acquisizione dei documenti, costi relativi al tempo impiegato dal personale per produrre i documenti, costi per la stampa di documenti, spese postali, ecc.). In più saranno i vari Enti Certificatori – dall’Agenzia delle Entrate a Infocamere, dall’INPS a Inarcassa – a dover fornire i documenti certificativi alla Stazione Appaltante in via completamente telematica. Anche la verifica del possesso dei requisiti richiesti da parte delle Stazioni Appaltanti dovrebbe essere più efficiente e garantire maggior trasparenza del processo di verifica e di aggiudicazione degli appalti pubblici.
A leggere la Delibera dell’AVCP del dicembre scorso – ed avendo ben noti gli sprechi di risorse per le imprese che partecipano ad appalti pubblici – viene da pensare perché non ci si è pensato prima, ma si sa come vanno queste cose in Italia. Vedremo comunque se il nuovo sistema AVCPass – introdotto gradualmente nel corso del 2013 fino a coprire tutti gli appalti pubblici a partire dal 1° gennaio 2014 – verrà applicato in modo adeguato.
Da parte delle imprese partecipanti c’è tutto l’interesse a far sì che il sistema funzioni al più presto, visti gli evidenti risparmi di costi, ma occorre verificare se gli Enti Pubblici saranno subito pronti ad utilizzare ed accettare il nuovo sistema AVCPass, che necessita di un cambiamento di mentalità non trascurabile. Infatti l’onere di produrre certificazioni ed attestazioni di dati già noti alla Pubblica Amministrazione, o facilmente reperibili via internet, si sposta dal soggetto partecipante alla gara alla PA ed agli Enti Certificatori dipendenti dallo Stato stesso. Gli esempi sono numerosi: si va dal Bilancio societario e relativo fatturato (fornito dall’Agenzia delle Entrate) alla regolarità contributiva (fornita da INPS, INAIL, Inarcassa, ecc.), dai certificati o attestazione di regolare esecuzione di precedenti lavori pubblici (forniti da altre P.A.) alla certificazione di qualità ISO 9001 (fornita da ACCREDIA, ma reperibile liberamente sul sito dell’Ente di Accreditamento). Inoltre gli Enti Pubblici dovranno evolvere dal punto di vista informatico, come del resto impone loro il Codice dell’Amministrazione Digitale.
Infatti il sistema AVCpass – nel rispetto delle regole del Codice dell’Amministrazione Digitale -obbligherà Stazioni Appaltanti ed Operatori Economici partecipanti alle gare ad utilizzare strumenti evoluti per garantire l’autenticità e l’inalterabilità dei documenti e delle registrazioni digitali, ovvero la firma digitale e la posta elettronica certificata (PEC), la cui diffusione è ancora limitata, sia da parte degli Operatori Economici, sia da parte degli Enti Pubblici, soprattutto riguardo al loro utilizzo (quasi tutti hanno PEC e firma digitale, ma “la tengono nel cassetto”).
Dal punto di vista della trasparenza e della garanzia di regolarità del processo di aggiudicazione degli appalti la possibilità di avere false dichiarazioni sarà quasi azzerata in quanto dati quali fatturato, costo del personale, dati camerali, referenze di precedenti lavori, ecc. saranno forniti direttamente alla Stazione Appaltante dall’Ente preposto.
Infine all’Articolo 8 “Protezione dei dati personali e misure di sicurezza” della Delibera 111 vengono esposte le misure di sicurezza che verranno predisposte dall’AVCP per garantire la sicurezza delle informazioni gestite attraverso AVCPass. Ciò, se correttamente interpretato, comprende tutte le misure di prevenzione e di controllo necessarie a garantire la Riservatezza dei dati trattati, l’Integrità dei dati raccolti attraverso AVCpass e la Disponibilità continuativa del sistema AVCPass. Solo l’attuazione di misure di sicurezza fisica, logica, comportamentale e di piani di business continuity adeguati anche all’interno dell’AVCP e delle P.A. (in linea con le regole della norma ISO 27001) permetterà uno svolgimento delle procedure di aggiudicazione delle gare lineare, trasparente ed equo, eliminando i contenziosi che provocano dispendio di risorse da entrambe le parti (P.A. e partecipanti alle gare).
Al link seguente dell’AVCP sono disponibili alcuni moduli di formazione on-line sul sistema AVCpass: Formazione AVCPASS
Nel seguito si riporta un estratto della Delibera 111 del 20/12/2012 dell’AVCP.
Al fine di consentire agli Operatori Economici e alle Stazioni Appaltanti di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei requisiti attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, l’Autorità ha deliberato di modificare i termini di decorrenza dell’obbligo di verifica dei requisiti attraverso la banca dati AVCPASS, disciplinati dall’art. 9 della deliberazione n. 111/2012.
In particolare per gli appalti ordinari di importo superiore a 40mila euro l’obbligo di verifica dei requisiti tramite Avcpass non scatterà più il primo luglio 2013, ma il primo gennaio 2014, prorogando il regime transitorio di altri sei mesi.